Calcio femminile – società neopromossa - accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata” alla F.I.G.C
Ai sensi del punto 1), lett. e), titolo III - Criteri sportivi e organizzativi – del Manuale delle licenze nazionali per la serie C 2018/2019, pubblicato con Comunicato ufficiale n. 50 del 24/05/2018, la società neo promossa in C può, anziché tesserare almeno 20 calciatrici under 12, all’interno del proprio settore giovanile, stipulare un accordo di licenza per l’utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi con “società affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai campionati di Serie A, di Serie B o campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia”. Pertanto, l’accordo prodotto non è conforme alla disposizione allorché lo stesso sia stato siglato non con società di calcio militante nei suddetti campionati ma con società di Calcio a 5, pertanto non rientrante nel citato elenco.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 28/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mezzacapo
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1 CGS previgente, ora art. 6, comma 1 CGS; art. 1, comma 1-bis [previgente, ora art. 4, comma 1 CGS]
Articoli
Art. 6 - Responsabilità della società
- La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
- La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
- Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
- La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.