Corte federale d’appello – reclamo – avverso il dispositivo – è inammissibile
In difetto di una norma corrispondente a quella dell’art. 119, commi 5 e 6, Cod. proc. amm., è inammissibile il reclamo avverso il dispositivo, quando la motivazione della decisione non era stata ancora resa pubblica e, quindi, non aveva preso a decorrere il termine posto dall’art. 101, comma 2, CGS, che coincide con la data di pubblicazione della decisione e non con quella di pubblicazione del dispositivo (CFA, Sez. IV, n. 116/2020-2021).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 27/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 101 CGS; art. 119, commi 5 e 6, CPA
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.