Arbitri e assistenti arbitrali – avvicendamento – art. 22, lett. d), e 2, comma 4, lett. a), norme di funzionamento degli organi tecnici dell’a.i.a-nfot – avvicendamento dell’arbitro - principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento – contrasto – non sussiste – rapporto di collaborazione con la FIGC - qualificazione in termini lavoristici – esclusione - irrilevanza
La qualificazione in senso lavoristico o meno del rapporto sussistente tra l’arbitro e l’AIA e la FIGC non implica ex se alcuna conseguenza rilevante in ordine alla irragionevolezza degli artt. 22, lett. d), e 2, comma 4, lett. a), delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA-NFO. L’arbitro è iscritto, su base del tutto volontaria, all’AIA, ente di natura associativa. La libera adesione a detta associazione (adesione che implica l’impegno dell’associato a rispettare la relativa normativa interna, compresa quella della cui ragionevolezza oggi si discute) ha costituito il presupposto logico-giuridico per il conseguente sorgere in capo di un diverso rapporto di collaborazione con la FIGC teso a disciplinare i reciproci obblighi e diritti connessi alle prestazioni rese e alla conseguente cessione del diritto all’immagine. La qualificazione in termini lavoristici di tale ulteriore rapporto non solo non può trovare fondamento nella disciplina del lavoro sportivo introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (la cui entrata in vigore, al di là di qualsiasi altra valutazione, risulta differita al 1° gennaio 2023) ma non appare in ogni caso determinante. La mera qualificazione in termini lavoristici del rapporto sussistente tra l’arbitro e l’AIA da una parte e la FIGC dall’altra non ne implica ex se la stabilità. Non solo la presenza di un rapporto di lavoro (sia di natura privatistica che pubblicistica) non impedisce, ricorrendone i presupposti, al datore di lavoro di porne in essere la risoluzione ma, questa può conseguire all’accertamento di determinati comportamenti in violazione degli obblighi contrattuali valutati di particolare gravità (cd. licenziamento disciplinare).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 27/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Caso
Riferimenti normativi: 22, lett. d), e 2, comma 4, lett. a), NFOT