Violazioni in materia gestionale e economica - controlli delle autorità federali - art. 85 delle N.O.I.F – adempimenti - sistema delle licenze nazionali – diversità funzionale - deposito situazione patrimoniale di periodo al 31 marzo 2020 presso la Covi.So.C. - due procedimenti distinti e con scadenze temporali diverse non avulse l’una dall’altra - identità dell’oggetto del controllo - sussistenza di condizioni di stabilità patrimoniale delle società - sistema delle licenze nazionali - la produ
Va rimarcata la diversità funzionale degli adempimenti derivanti ai sensi dell’art. 85 NOIF, finalizzati a garantire il controllo periodico e continuativo degli organi federali sull’andamento economico delle società professionistiche, da un lato, e dal Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto specificamente in grado di attestare il possesso di requisiti fondamentali di idoneità (sotto il versante economico-finanziario) delle società che chiedano l’iscrizione al Campionato per la stagione successiva. Appare chiaro il distinto contesto, cui corrispondono finalità certamente omogenee, ma non identiche, nel senso indicato, e relativi esiti sanzionatori diversi (nel caso delle NOIF l’ammenda non inferiore a euro 20.000, nell’altra eventualità illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2020/2021). Ulteriore riprova si rinviene dagli sviluppi successivi della regolamentazione in materia, caratterizzata da divergenti interventi proprio in ordine ai suddetti termini, coerentemente con la autonomia dei relativi procedimenti nei quali si iscrivono. Così con il C.U. n. 69/A, pubblicato il 17.8.2020, si provvede a rimodulare taluni termini stabiliti solo dal Sistema delle Licenze Nazionali sopra citato per vicende eventuali suscettibili di incidere solo relativamente alla procedura di iscrizione al Campionato. Ciò nondimeno non si può non rilevare che nel caso di specie si controverte intorno al medesimo adempimento (deposito situazione patrimoniale di periodo al 31 marzo 2020), da effettuarsi presso lo stesso organo (CoVi.So.C.), nell’ambito di due procedimenti distinti e con scadenze temporali diverse, sebbene ravvicinate (30.6.2020/10.7.2020), ma indiscutibilmente non avulse l’una dall’altra. La rilevata identità del contenuto della produzione documentale e del destinatario consente altresì di evidenziare la corrispondente identità dell’oggetto del controllo richiesto, seppure in funzione delle diverse finalità. Si tratta, infatti, in entrambi i casi sempre del controllo sulla sussistenza di condizioni di stabilità patrimoniale delle società interessate. Condizioni che non sono suscettibili di essere diversamente rappresentate o valutate sulla scorta del medesimo documento (relazione finanziaria di periodo). In un contesto di questo genere, appare arduo sostenere la infungibilità dei relativi adempimenti, posto che una complessiva valutazione sistematica non consente di reputare fondati esiti applicativi suscettibili di tradursi nella valorizzazione di mere istanze formalistiche. Se la produzione dello stesso documento è volta a consentire di apprezzare uno stato (la stabilità economico-finanziaria) che rimane il medesimo sia che venga preso in esame ai fini della idoneità della società ad ottenere l’iscrizione al Campionato successivo (insieme agli altri elementi richiesti), sia che venga analizzato nell’ambito delle verifiche continuative svolte sulle società interessate, pretendere la ripetizione dell’adempimento suddetto (mera produzione al medesimo organo federale), a distanza solo, al più, di pochi giorni, appare difficilmente giustificabile. Soprattutto ove non si riesca a rinvenire alcun significato aggiunto a tale pretesa necessità di duplicazione dell’adempimento diversa dalla condivisa esistenza di procedimenti distinti per finalità. Evidenti esigenze di coordinamento, semplificazione, riduzione degli oneri meramente materiali (sia per i soggetti vigilati, sia per le autorità di vigilanza) imporrebbero comunque una lettura del contesto alternativa rispetto a quella suscettibile di fondare esiti sanzionatori per violazioni che risultino meramente formali, tutte le volte in cui emerga l’assenza di concreta offensività lesiva, anche solo in termini di pericolo. Prima ancora di tale considerazione, però, risulta che nel caso di specie comunque è stata la stessa Autorità federale alla quale si deve la produzione normativa in esame ad avere adottato criteri di indirizzo per i soggetti tenuti alle condotte disciplinate. In questa prospettiva si coglie il senso della previsione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali approvato con il C.U. n. 247/A del 26.6.2020, ove si prevede che la suddetta produzione documentale debba essere eseguita entro il 10.7.2020 “ove non sia stata depositata in precedenza”. E cioè, proprio questo inciso pare indice della consapevolezza dell’Autorità federale regolatoria della successione di adempimenti sostanzialmente sovrapponibili (si ripete, sia quanto a contenuto oggettivo, sia quanto al soggetto tenuto all’adempimento, oltre che quanto al destinatario), al punto che per evidenti esigenze di semplificazione e non duplicazione di oneri burocratici gravanti sulle parti interessate, l’uno è ammesso a fungere anche per l’altro. In altri termini, la rigorosa distinzione di finalità, se fosse stata confermata dal dettato normativo di riferimento fino alle conseguenze asserite, non avrebbe potuto legittimare un esito quale quello segnalato, che invece consente espressamente la possibilità di utilizzare ai fini della richiesta di iscrizione al Campionato 2020/2021 anche documenti prodotti in precedenza. Diversamente opinando, nessun senso avrebbe l’inciso sopra evidenziato riportato nel testo del Sistema delle Licenze Nazionali approvato per la stagione 2020/2021: al di fuori di questa ipotesi, infatti, non si riesce a rinvenire quale significato ascrivere alla previsione con la quale si è avuto cura di precisare che la produzione documentale più volte citata doveva avvenire entro il termine stabilito, se già non depositata in precedenza. Quindi l’unico senso ascrivibile alla disposizione in commento vale a rappresentare l’introduzione, da parte dell’organo federale legittimato, di una espressa disposizione regolatoria del conflitto di norme, così potendosi reputare risolto in radice l’asserito contesto denunciato. Stante la premessa per cui il precedente adempimento valorizzabile nel caso di specie è da intendere come quello da iscrivere nel procedimento di controllo periodico, l’esito obbligato da riconoscere è la scelta dell’Autorità federale di regolazione per la esclusione, nel caso specifico in esame, della ipotizzabilità di censura per eventuali condotte quali quella emergente nella presente fattispecie. I richiami a precedenti decisioni di organi di giustizia sul tema devono scontare la diversità del presupposto di fatto, essendosi in quella sede riconosciuto e dato conto della circostanza per cui diversi erano i termini previsti per distinte categorie di adempimenti, così da non consentirsi la fungibilità degli uni in funzione degli altri. Mentre nel caso di specie non è contestato che i diversi termini in esame valgano per il medesimo adempimento, del quale si pretende la ripetizione. Quindi pare diverso il contesto, così da non potersi trarre alcun ausilio interpretativo in questa sede. Quanto alle preoccupazioni ove paventa il rischio che “le società iscritte a campionati professionistici (...) potrebbero eludere a loro piacimento i termini imposti dalla normativa federale per i controlli sulla situazione patrimoniale, limitandosi a provvedere con ritardo ai medesimi obblighi solo nella diversa sede di iscrizione al Campionato di competenza, così superando lo sbarramento normativo in punto di perentorietà degli stessi nell’ambito dei controlli periodici disciplinati dall’art. 85 delle NOIF”, va riaffermata l’esigenza di rigoroso rispetto delle disposizioni in tema di solidità economica e patrimoniale delle società professionistiche. Rispetto rigoroso certamente contraddetto ove mai siano rinvenibili condizioni di agevole possibilità di aggiramento mediante clausole elusive, ovvero di applicazione ingiustificatamente rimessa alla mera volontà dei soggetti vigilati. Piuttosto, non sembra concretamente profilarsi alcun depotenziamento (anche solo prospettico) delle capacità di vigilanza degli organi federali in ambito economico e finanziario, mentre sono le stesse disposizioni normative di riferimento che consentono la fungibilità di talune produzioni documentali, indipendentemente da qualsivoglia estemporanea pretesa iniziativa individuale delle società interessate. A ciò si aggiunga che neppure pare configurarsi alcun vulnus alle esigenze di tutela della stabilità economico finanziaria delle società interessate, posto che non si configura la omissione di analisi di taluni parametri o elementi significativi, ma la assunzione dei medesimi dati stabiliti normativamente, solo prescindendo dalla necessità di ripetizione dello stesso adempimento formale (invio mediante fax o posta elettronica certificata) a distanza di meno di dieci giorni. Neppure si ravvisa alcuna apprezzabile lesione della par condicio rispetto alle società che, per ipotesi, avessero provveduto al deposito (anche) nel termine fissato ai sensi dell’art. 85 NOIF, dato che la più volte evidenziata contiguità dei termini e la assoluta identità dell’adempimento rende evidente che, di converso, nessun apprezzabile beneficio appare conseguibile da chi abbia provveduto ad una sola produzione documentale piuttosto che alla suddetta ripetizione. Peraltro, quanto paventato sembra riposare su un assunto che non si può assumere in termini generali: e cioè una divaricazione temporale tra le due scadenze rilevanti, tale che accedendo alla tesi che riconosce soddisfatte entrambe le esigenze solo con la seconda produzione documentale, significherebbe legittimare pericolosi periodi di vuoto nella continuità della vigilanza economico-finanziaria e il vantaggio conseguibile dalla società interessata che provveda al relativo adempimento solo in sede di iscrizione al Campionato. Se il primo dei profili paventati è in concreto del tutto sterilizzato dalla dinamica della vicenda, come sopra riportata, va altresì evidenziato che neppure può generalizzarsi l’assunto secondo il quale sia necessario o siano sempre previsti termini diversi per la produzione documentale richiesta ai fini dell’iscrizione al Campionato rispetto a quanto stabilito in funzione del controllo periodico. Piuttosto, le esperienze del passato dimostrano esattamente il contrario, mentre le particolarità della presente stagione appaiono pesantemente condizionate dalle esigenze di gestione della successione di termini in pendenza della situazione di emergenza da Covid-19. Può così riaffermarsi la valenza del principio di diritto per il quale certamente le società iscritte a campionati professionistici non possono eludere o manipolare unilateralmente termini e modalità stabiliti per l’esercizio della vigilanza economica e finanziaria, per il rilievo essenziale di tale profilo come sopra evidenziato rispetto alla regolarità delle manifestazioni sportive organizzate, alla parità di trattamento degli altri partecipanti, all’affidamento generale sulla regolarità della manifestazione, che impongono attente verifiche sulla stabilità economica e finanziaria dei partecipanti, non disponibili o manipolabili dalle parti, anche quanto al rispetto dei termini fissati dalla disciplina federale. Tuttavia nel caso di specie difettano i caratteri di tale ipotizzata manipolazione unilaterale o elusione delle disposizioni, posto che è lo stesso dettato normativo a ricostruire la scansione degli adempimenti nel senso da consentire alle parti, per evidenti ragioni di semplificazione ed economia amministrativa, amplificate dalla fase di emergenza epidemiologica in cui i fatti si collocano, ciò che il reclamo proposto chiede di sanzionare. Quindi difetta nella presente fattispecie quel carattere di unilaterale ed improprio aggiramento della disposizione normativa nella condotta denunciata, proprio per le caratteristiche della normativa di riferimento.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 26/CFA/2020-2021/B
Presidente: Torsello
Relatore: Caputi
Riferimenti normativi: art. 85 NOIF