Società sportiva – dirigenti, collaboratori e tecnici –disposizioni in tema di onorabilità - art. 22 bis NOIF - tecnici – applicabilità – ragioni – la categoria dei tecnici è ricompresa in quella dei collaboratori
L’applicabilità delle disposizioni in tema di onorabilità di cui all’art. 22 bis delle N.O.I.F alla figura dei tecnici non discende da una sua interpretazione estensiva o analogica né da una interpretazione coerente con la sua ratio e asseritamente rispettosa della voluntas legis quanto piuttosto dal fatto che la categoria dei tecnici è ricompresa in quella dei collaboratori. Pertanto, non è necessaria alcuna norma specifica ed espressa affinché anche per i tecnici trovino applicazione le previsioni sui requisiti di onorabilità: sono proprio i compiti affidati ai tecnici direttamente dalle norme del Regolamento Tecnico, in particolare quello di disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori (art. 19, comma 1, lett. d), a giustificare la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal più volte citato art. 22 bis NOIF.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 25/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 22 bis NOIF.