Termini - computo dei termini - art. 52 CGS – scadenza in giorno festivo – proroga al primo giorno seguente non festivo
Ai sensi dell’art. 52, comma 4, CGS, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza medesima è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (CFA/0063/2019-2020).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 24/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 52, comma 4, CGS
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Art. 52 - Computo dei termini
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*
*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.