Processo sportivo in genere – interesse a ricorrere – prova di resistenza – contenuto del provvedimento – necessità - presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento – esclusione
La c.d. prova di resistenza, in quanto finalizzata a verificare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’interesse ad agire, deve essere effettuata sulla base del contenuto del provvedimento impugnato e non sulla base di presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 23/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 28 NOIF;