Codice di giustizia sportiva 2019 – entrata in vigore - art. 142 CGS – procedimenti pendenti – nozione
Alla luce dell’art. 142 CGS, comma 1, “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della Giustizia Sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”. Premesso che il nuovo codice di giustizia sportiva è entrato in vigore a far data dal 12/6/2019 va considerato pendente un procedimento in relazione al quale la Procura federale ha avviato le indagini e ha disposto l’audizione dell’incolpato in data antecedente anche se è stato deferito in data successiva.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 23/CFA/2019-2020/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Trombetta
Riferimenti normativi: art 142, comma 1, CGS
Articoli
Art. 142 - Disposizioni transitorie
1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.
*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.