SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA - ART. 10 C.G.S – RATIO DELLA DISPOSIZIONE - REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA – CONDOTTA DELLA SOCIETÀ - CARATTERE PLURIOFFENSIVO - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ – GIUDICE SPORTIVO – POTERE DISCREZIONALE - LIMITAZIONI

L'art. 10 del C.G.S., rubricato "Perdita della gara", al comma 1 prevede a carico della "società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o abbiamo impedito la regolare effettuazione", oltre alla perdita della gara stessa (con le modalità di punteggio ivi indicate"), anche "l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1", tra cui sono comprese per le società l'ammenda e la penalizzazione di uno o più punti, da applicarsi anche cumulativamente. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento della gara e la condotta della società, che abbia posto in essere fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della gara o addirittura ne impediscono l'effettuazione, ha carattere necessariamente carattere plurioffensivo, riguardando non solo l'altra società danneggiata dal non regolare svolgimento della gara, ma anche le altre società partecipanti allo stesso campionato. Ciò trova conferma nello stesso tenore letterale della norma il quale inequivocamente esclude che "le ulteriori e diverse sanzioni" siano alternative o facoltative alla perdita della gara, avendo esse piuttosto natura e funzione complementare rispetto a quella, in quanto completano la fattispecie punitiva, garantendo in concreto adeguatezza ed effettività al principio di afflittività della sanzione. La giurisprudenza di questa Corte Federale ha avuto modo di chiarire che "per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche" e che le sanzioni a carico delle società "...non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione", con la conseguenza che, mentre nei confronti delle persone fisiche il giudicante può certamente determinare in concreto la sanzione facendo uso delle circostanze, tanto aggravanti, quanto attenuanti, aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo la sanzione da applicare, nei confronti delle società egli deve contenere tale potere discrezionale "...in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali" (CAF, SS.UU., decisione di cui al C.U. n. 88/2020) (nella specie la Corte ha annullato la decisione impugnata sia perché, una volta accertata la responsabilità della società per i fatti oggetto del deferimento, alla stessa doveva essere irrogata la sanzione dell'ammenda e della penalizzazione di un punto, secondo la previsione dell’articolo 10, comma 1, C.G.S., sia perché, in ogni caso, il Tribunale, in violazione degli artt. 44, comma 3, e 51, comma 1, C.G.S., non ha neppure esposto le ragioni per le quali la richiesta di penalizzazione, avanzata dalla Procura Federale, non era meritevole di favorevole accoglimento.)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 22/CFA/2022-2023/A

Presidente: Saltelli

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 10 del C.G.S

Articoli

1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).
3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
a) Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
b) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
c) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
d) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
e) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.
6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.
8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.
9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.

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