Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – cumulatività - particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – sussistenza di particolari condizioni

Ai fini della riabilitazione occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni previste dall'art. 42, comma 1, lettere a), b) ec) per la concessione della riabilitazione. Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente. In secondo luogo, laddove l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) eb) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo, nel caso della lettera c) la valutazione appare discrezionale. Quanto alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 42 e cioè se “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”, la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell'ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento, fermo restando che debbono concorrere a formare la valutazione i riscontri concreti e documentati, forniti dal ricorrente, purché temporalmente collocabili nel periodo successivo all'ultimazione della sanzione. L'ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 22/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS;

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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