Corte federale d’appello – reclamo incidentale – ammissibilità – è soggetto al contributo
L’ordinamento federale non reca una disciplina organica del reclamo incidentale. Pur tuttavia una corretta esegesi del quadro regolatorio di riferimento non può non tener conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell’ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale. Ed, invero, all’interno di siffatto, articolato contesto normativo assume preminente rilievo il Codice della giustizia sportiva del CONI che assurge a paradigma di legittimità per le singole disposizioni del Codice FIGC ed, al contempo, a canone ermeneutico per una “lettura conforme” delle medesime disposizioni endofederali. Depone in tal senso la stessa piana lettura dell’articolo 3 (già articolo 1) del Codice della FIGC che, nel disciplinare i rapporti tra il Codice e le altre fonti normative, reca l’esplicito riconoscimento di un principio di gerarchia a tenore del quale il Codice di giustizia sportiva della FIGC è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del Coni, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva del CONI, dallo Statuto della FIGC, dalle norme della FIFA e dell’UEFA. Fa poi sistema con il suddetto principio l’ulteriore disposizione compendiata al successivo comma 2 che introduce una clausola cd. di residualità in favore del Codice CONI, destinato dunque a riespandersi come disciplina di diretto riferimento ogni qualvolta non si rinvenga nell’ambito dell’ordinamento settoriale una specifica regula iuris. Orbene, avuto riguardo alla descritta cornice giuridica di riferimento, per un corretto scrutinio della quaestio iuris qui dedotta s’impone una preliminare verifica onde appurare se la pretesa di estendere il thema decidendum mediante proposizione di un’impugnazione incidentale condizionata possa, comunque, trovare diretto fondamento nel corpo normativo federale per come integrato dal Codice CONI. Tanto in ragione del fatto che la tematica in argomento non trova una compiuta ed esaustiva regolamentazione nell’ambito del Codice FIGC che, oltretutto, non consegna all’attenzione dell’interprete una norma di espresso divieto, nel senso cioè di precludere, in radice, la possibilità di veicolare al suo interno un istituto come quello qui in rilievo. Nella suddetta prospettiva, vale anzitutto richiamare il contenuto precettivo dell’articolo 37 del suddetto Codice CONI che, nel disciplinare il giudizio innanzi alla Corte federale d’appello, al comma 5, espressamente prevede quanto segue “La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l’eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta”. Una serena lettura della sopra richiamata disposizione sembrerebbe dunque accreditare, atteso lo stesso valore semantico delle proposizioni all’uopo utilizzate dal legislatore sportivo, la predicabilità di un’impugnazione incidentale. Tale approdo ermeneutico trova poi conforto nel valore conformativo rinveniente dai principi generali del processo sportivo alla stregua dei quali va orientata l’attività ermeneutica e che, per quanto qui di più diretto interesse, prevedono quanto segue: - l’art.2, comma 2 del Codice CONI (replicato nei suoi contenuti precettivi dall’articolo 44 del nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC) dispone che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri princìpi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai princìpi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” e, nella suddetta ottica, il codice di rito espressamente contempla l’impugnazione incidentale all’art. 343 cpc, a mente del quale l’appellato può proporre l’appello incidentale nel primo atto difensivo (“L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cpc”). Tale evenienza è contemplata anche dal codice del processo amministrativo all’articolo 96 del d. lgs 104/2010, nonché dall’articolo 595 del CPP, ad ulteriore riprova del suo sicuro ancoraggio nell’ambito dell’ordinamento generale quale precipitato tecnico degli indefettibili principi generali della parità delle armi e della pienezza del contraddittorio. Resta, dunque, confermata, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, l’ammissibilità di un appello incidentale condizionato, la cui concreta predicabilità deve intendersi subordinata al mancato avveramento della condizione negativa di una decadenza, evenienza questa da ritenersi circoscritta, in ragione della natura dipendente ed accessoria della posizione processuale qui azionata, al decorso del termine di 7 giorni dalla notifica del reclamo principale. Ferma tale condizione, l’impugnazione va presentata non oltre la prima udienza. Vale, poi, soggiungere che, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del vigente Codice FIGC, “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”. Ciò nondimeno, occorre tener conto della dubbia applicabilità al presente procedimento della disposizione in argomento nella parte in cui introduce la sanzione della irricevibilità per l’ipotesi del mancato versamento della tassa reclamo; tanto in ragione della disposizione transitoria di cui all’articolo 142, comma 1, del medesimo Codice che prevede l’ultrattività delle disposizioni previgenti in relazione ai “procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema di giustizia sportiva “. D’altronde, sotto diverso profilo, nemmeno può essere obliata l’assoluta novità della questione sopra scrutinata – sull’ammissibilità di un’impugnazione incidentale e sulle relative modalità di presentazione – che, per i profili suddetti, vale, di per sé, a giustificare il riconoscimento del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Orbene, conclusivamente ne discende che il reclamo incidentale deve ritenersi ammissibile e resta soggetto alla tassa reclamo, che dovrà essere versata dal reclamante incidentale.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 22/CFA/2019-2020/B
Presidente: Mazzoni
Relatore: Maiello
Riferimenti normativi: art. 3, comma 1 e 2, CGS; art. 37, comma 5, CGS CONI; art. 2, comma 2, CGS CONI; art. 44 CGS; art. 343 CPC; art. 166 CPC; art. 96 CPA; art. 595 CPP; art. 48, comma 2, CGS; 142, comma 1, CGS
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.