Codice di giustizia sportiva 2019 – Preannuncio di reclamo – non è più previsto

Il nuovo codice della giustizia sportiva, all’articolo 101, non contempla, per i procedimenti dinanzi alla Corte federale d’appello, l’istituto del preannuncio di reclamo e che, comunque, anche nella vigenza del pregresso articolato normativo, nel significato vivificato dalla corrente applicazione giurisprudenziale, la irricevibilità del gravame veniva esclusivamente configurata solo nel caso di tardiva articolazione dei motivi di doglianza e non già nel caso di tardiva (ovvero omessa) partecipazione dell’intenzione di reclamo (cfr. Corte giust. fed., del 27 dicembre 2011, in C.U. FIGC, 20 marzo 2013, n.211/CGF).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 22/CFA/2019-2020/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Maiello

Riferimenti normativi: art. 101 CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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