DIRITTO DI ACCESSO – ORDINAMENTO SPORTIVO – AMMISSIBILITÀ

Pur nella delicatezza della materia, esistono nell’ordinamento rilevanti istituti sia di diritto pubblico che di diritto privato in forza dei quali il diritto di accesso ai documenti riguardanti le proprie situazioni giuridiche, soprattutto se di natura personale, deve essere tendenzialmente riconosciuto e a tali logiche non può restare estraneo l’ordinamento sportivo, al di là dell’assenza, all’interno di esso, di una puntuale, compiuta regolamentazione (in particolare, nell’art. 122, CGS). L’art. 123, comma 2, CGS dia in qualche modo per presupposto il diritto della persona sottoposta a procedimento disciplinare ad avere accesso ai documenti dell’indagine e si limiti a prevedere che di ciò si debba dare contezza nell’avviso sulla chiusura delle indagini. Vero è che si tratta del caso in cui la Procura intenda (non già archiviare) bensì procedere e nel quale, dunque, si configura nella sua pienezza l’interesse a difendersi nei confronti di un annunciato deferimento, ma ciò non significa che, nel caso dell’archiviazione, non si configuri alcun interesse, ma se mai che quest’ultimo vada diversamente contemperato con eventuali ulteriori diversi diritti in conflitto e, segnatamente, con quello di terzi a restare nell’anonimato o comunque a essere tutelati nella loro riservatezza.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 21/CFA/2023-2024/I

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 122 CGS; art. 123, comma 2, CGS;

Articoli

1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

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