CORTE FEDERALE D’APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE – REVISIONE - ART. 63, COMMA 4, CGS – RATIO – TASSATIVITÀ DEI CASI – MOMENTO RESCINDENTE E MOMENTO RESCISSORIO - INCONCILIABILITÀ DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE CON QUELLI DI ALTRA DECISIONE IRREVOCABILE - ART. 63, COMMA 4, LETT. B) CGS - OGGETTIVA INCOMPATIBILITÀ TRA I FATTI STORICI SU CUI LE DECISIONI SI FONDANO – NECESSITÀ - VALUTAZIONE GIURIDICA DIVERSA

Secondo la giurisprudenza del giudice sportivo d’appello: - l’istituto della revisione si fonda sull’esigenza di correggere un errore giudiziario e su un principio di razionalità dell’ordinamento che, in casi eccezionali, consente di giustificare il sacrificio del giudicato dinanzi ad un interesse superiore che attiene a diritti di dignità e di libertà della persona (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - è un mezzo di impugnazione straordinario, ovvero proponibile contro una decisione già passata in cosa giudicata (dunque, inappellabile o irrevocabile) e i casi di revisione sono tassativamente determinati dal Codice (Corte di giustizia federale, sez. V, n. 80/2011/2012); - la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all’art. 630; è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare un’applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l’utile esperimento del rimedio (ex multis, Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 63/2018/2019); - la struttura del procedimento di revisione contempla il doppio momento, comune a quello per revocazione, dell’ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (ex multis, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020); - può superarsi la vexata quaestio della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell’art. 63 del C.G.S. CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo “quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” e non anche, dunque, per il “caso inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, è pervenuta ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed “in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all’esigenza di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia” (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019); - per quanto più specificamente attiene all’ipotesi di revisione di cui all’art. 63, comma 4, lett. B) (inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile) il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, né di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello n. 91/2018-2019). Orbene, con più specifico riferimento alla effettiva ricorrenza dei presupposti per la rituale esperibilità del rimedio della revisione in caso di asserito contrasto tra gli esiti del giudizio sportivo (evidentemente avente ad oggetto la fattispecie dell’illecito sportivo) e quelli della giustizia ordinaria (nel caso di specie vertente sulla diversa fattispecie incriminatrice della frode sportiva), questa Corte di Appello Federale ha già avuto modo di chiarire come “ [...] ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, occorre che nella fattispecie dedotta vi sia evidenza del presupposto costitutivo della revisione, ossia l’inconciliabilità dei fatti, intesi come entità fenomenica, posti a fondamento della decisione di cui si invoca la riforma (CGF in Com. Uff. 31.10.2012 n. 75/CGF) con quelli di altra decisione irrevocabile [...] e che tale presupposto non ricorre, invece, le quante volte l’inconciliabilità denunciata verta, piuttosto, come è nel caso di specie, sulla valutazione giuridica attribuita ai fatti stessi dai due diversi Giudici, ciascuno nell’ordinamento di competenza ed ai fini dell’accertamento delle autonome fattispecie di responsabilità da esso previste” (Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Comunicato Ufficiale 091/CFA (2018/2019, in motivazione). (Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che dalla motivazione che ha condotto alla decisione di assoluzione non si evinceva che il GIP avesse ravvisato l’esistenza di elementi atti a negare e/o escludere l’integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di frode sportiva - e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell’illecito sportivo - ma, più limitatamente, soltanto che ha inteso attribuire a quel fatto - di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione - un rilievo illecito diverso rispetto a quanto ritenuto dagli organi di giustizia sportiva quanto al contributo causale ascrivibile all’interessato. Il che trovava coerente e definitiva riprova nella circostanza per cui la formula assolutoria che il GIP ha inteso utilizzare non sia stata quella - come noto, ben più ampia - di non sussistenza del fatto, ma quella - relativamente più circoscritta e comunque non negante l’integrazione dell’accadimento materiale - di non commissione di quel fatto, che comunque si è ritenuto acclarato)

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 21/CFA/2022-2023/A

Presidente: Lombardo

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, CGS; art. 630 CPP; art. 63 CGS CONI

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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