Processo sportivo in genere – giudizio e responsabilità disciplinare - potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico – sussiste

Costituisce principio generale - peraltro non solo del diritto sportivo - il potere del giudice di riqualificare il fatto giuridico e, quindi, sussumere il fatto all’interno di una fattispecie differente da quella descritta dalle parti o dalla Procura nell’atto di deferimento; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce un potere intrinsecamente devoluto alla giurisdizione, con la condizione che la difesa non subisca un reale pregiudizio e possa interloquire in ordine alla stessa (CFA, SSUU, n. 12/CFA/2021- 2022). L’attività sportiva, infatti, si fonda sul rispetto di canoni comportamentali di correttezza e lealtà, principi questi ultimi non suscettibili di essere circoscritti all’interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 21/CFA/2021-2022/A

Presidente: Lipari

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 42, CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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