Calciatori – tesseramento – art. 39 NOIF – buon esito pratiche di trasferimento – obbligo di verifica
E’ onere del “tesserando” quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 CGS
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 20/CFA/2021-2022/B
Presidente: Lipari
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 39 NOIF