Settore tecnico – giudizio e responsabilità disciplinare - Regolamento settore tecnico – art. 40 - divieto generale di doppia attività – presupposti
L’art. 40 del Reg. Sett. Tecnico prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva. Tuttavia tale articolo presuppone un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 18/CFA/2022-2023/B
Presidente: Lipari
Relatore: Crocetti Bernardi
Riferimenti normativi: art. 40 Regolamento settore tecnico;