Corte federale d’appello – termini del reclamo – art. 101, comma 2, CGS - conoscenza della decisione acquisita aliunde – tardività del reclamo - carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva è irricevibile il reclamo allorché - pur essendo stata restituita in segreteria la comunicazione della decisione impugnata con raccomandata con A.R. con la dicitura: ”sconosciuto” - da una valutazione complessiva della fattispecie risulta che il reclamante abbia acquisito la conoscenza della decisione aliunde; ciò anche in relazione al carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva e alla circostanza che i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto.  Nell’ordinamento sportivo, difatti, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018). 

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 18/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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