GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - ART. 4, COMMA 1, CGS - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – AMBITO DI OPERATIVITÀ

Le clausole generali previste dall’art. 4 CGS (sulla quale la giurisprudenza endo-federale è univoca: da ultimo, ad esempio, CFA, SS.UU., n. 9/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023) sono tali da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. “Organi respiratori” (per adoperare una fortunata metafora che risale agli inizi del secolo scorso) o “concetti valvola” (Ventilbegriffe, come dice la dottrina tedesca) del sistema, esse - come rileva uno scrittore - “non solo ammettono, ma richiedono l’intervento del giudice nel completamento della fattispecie legale” (nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che l’avere volontariamente estromesso da una operazione straordinaria quale il procedimento di fusione i titolari di una quota del capitale sociale dell’ente costituisce - secondo comune apprezzamento - una violazione evidente di regole di correttezza e lealtà).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 17/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 4 CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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