CORTE FEDERALE D’APPELLO – VIZI DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE – SINDACATO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – AMMISSIBILITÀ - LIMITI

La valutazione della sufficienza della motivazione va fatta caso per caso e non in astratto (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) e l’anomalia motivazionale si configura non solo quando essa manchi del tutto dal punto di vista grafico ovvero (il che è più verosimile, dato che la precedente è in definitiva un’ipotesi di scuola, destinata ad avverarsi solo in presenza di sviste materiali del redattore o di malfunzionamento dei sistemi informatici) quando, pur essendo formalmente presente, si collochi al di sotto del minimo costituzionalmente imposto dal rispetto dell’art. 111, sesto comma, Cost., e abbia carattere di motivazione apparente per essere connotata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o dall’avere carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021). Il punto, dunque, non è quantitativo, ma qualitativo. Una motivazione può essere sintetica, ma idonea (come, ad esempio, nelle controversie decise da Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2023, n. 9543; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 602; CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021); e, all’inverso, meramente apparente allorché, al di là della veste formale, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo così alla finalità sua propria che è quella di consentire alle parti, al giudice dell’eventuale grado successivo e a tutti i consociati (dell’ordinamento generale o dello specifico ordinamento settoriale) la comprensione dell’esercizio del potere giurisdizionale. Tale indirizzo giurisprudenziale è del tutto coerente con quelli del giudice ordinario (per tutte: Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 2023, n. 9422: Id., Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2889; Id., SS.UU., 21 dicembre 2022, n. 37406; Id., Sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33649) come pure del giudice amministrativo (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 28 giugno 2023, n. 6309; Id., Sez. VII, 2 dicembre 2022, n. 9553; Id., Sez. VII, 27 aprile 2022, n. 3302; Id., Sez. III, 10 luglio 2022, n. 4455; Id., Ad. plen., 30 luglio 2028, n. 10 e n. 11). In questa prospettiva la motivazione per relationem è del tutto ammissibile, alla condizione che essa consenta una adeguata ricostruzione del ragionamento del decidente cosicché, ad esempio, l’onere motivazionale non sarebbe soddisfatto da una semplice e acritica applicazione della tecnica del c.d. “copia e incolla” (Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2022, n. 19633) ovvero dal rinvio a precedenti non ricollegati esplicitamente alla fattispecie (Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2685) o al provvedimento giudiziario reso in un altro processo (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343). Quello che occorre, in altri termini, è che l’atto oggetto di relatio sia oggetto di una autonoma valutazione critica (Cass. civ., Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 459).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 17/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44, comma 3, CGS;

Articoli

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