Contratto di lavoro sportivo – interpretazione – senso letterale delle parole – rilevanza – comune volontà delle parti
Il contratto deve essere interpretato ai sensi degli artt. 1362 ss. CC Ai sensi dell’art. 1362, primo comma, CC, il senso letterale delle parole costituisce il primo criterio ermeneutico che gli interpreti devono utilizzare. Secondo un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, gli enunciati linguistici utilizzati dal legislatore costituiscono dei limiti all’attività dell’interprete, nel senso che questi non potrebbe selezionare significati e, quindi, pervenire a risultati ermeneutici contrastanti o non coerenti con il senso letterale delle parole. Ne discende che la comune intenzione delle parti, di cui al secondo comma dell’art. 1362 CC, così come gli altri criteri ermeneutici indicati dal legislatore, costituirebbe uno strumento per sciogliere la polisemia linguistica e quindi selezionare uno devi vari significati della forma espressiva di fonte contrattuale. L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. Civ., Sezione II, 22 agosto 2019, n. 21576).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 16/CFA/2020-2021/B
Presidente: Sica
Relatore: Tuccillo