Giudizio e responsabilità disciplinare - collaborazione degli incolpati - art. 128 CGS – proposta della Procura federale – necessità
Ai sensi dell’art. 128 CGS la riduzione della sanzione può operare su “proposta della Procura federale”, evidentemente intendendo che soltanto l’Organo inquirente è in condizione di valutare la bontà ed efficacia della collaborazione prestata. La norma, quindi, non può trovare applicazione allorché non risulti che la Procura federale non abbia proposto alcuna riduzione della sanzione.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 15/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 128 CGS;
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Art. 128 - Collaborazione degli incolpati
1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.