Giudizio e responsabilità disciplinare - Collaborazione degli incolpati - Art. 128 CGS - Ammissione di responsabilità – Collaborazione – Requisiti congiunti

L’art.128 CGS, che disciplina la collaborazione degli incolpati, prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; tale riduzione può essere estesa anche alle società. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che  l’impiego della congiunzione “e” fra la locuzione “ ammissione di responsabilità” e “ collaborazione” implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, quindi all’ammissione delle proprie responsabilità debba aggiungersi una collaborazione, concetto diverso da quello di confessione, che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità (in tal senso si veda la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale in tema di riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione, da ultimo Sez. 5 -  n. 13386 del 17/12/2020 dep. 09/04/2021  Rv. 280850 – 01 “Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice”; Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 19/01/2018  Rv. 272058 – 01 “In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all'accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato”).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 15/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 128 CGS;

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1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

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