Calciatori – trasferimento – eventuale infortunio non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto - non può influire sul trasferimento né essere fonte di responsabilità – risarcimento danni – occorre la prova dei raggiri dell’altra parte
Ai sensi dell’art. 44, comma 4, delle NOIF, la scheda sanitaria del calciatore professionista oggetto del trasferimento ad altra società deve essere aggiornata agli otto giorni anteriori al trasferimento stesso. Dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4° e 95, comma 7° delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto, non possono essere condizionati all’esito di esami medici, da ciò dovendosi presumere che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio, non rilevato dalla società acquirente al momento dell’acquisto, stesso influisce sul trasferimento. L'obbligo risarcitorio del contraente in mala fede, disciplinato dall'art. 1440 CC, presuppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche sotto forma di menzogna ovvero di semplice reticenza qualificata, tali che, senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni differenti rispetto a quelle pattuite. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte. La semplice allegazione di situazioni soggettive non è sufficiente a supplire all'individuazione di una condotta captatoria che invece la legge richiede.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 15/CFA/2021-2022/C
Presidente: Lipari
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 44, comma 4, NOIF - artt. 93, comma 4° - art. 95, comma 7° NOIF