GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - OGNI RAPPORTO COMUNQUE RIFERIBILE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA

L’obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda allo stesso modo tutti coloro che svolgono qualsiasi attività “comunque rilevante per l’ordinamento federale” (...) “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. (sul punto si richiama la decisione n.17/2019-2020 in cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno rilevato che tale ampia formulazione si riferisce ad ogni relazione che “trovi occasione in (o sia riconducibile a)” l’attività sportiva; v. anche Collegio di Garanzia dello Sport- Coni- decisione n. 42 del 2018).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 14/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

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