Calcio a Cinque – c.d. “atleti formati” - delibera C.U. n. 772 del 15.2.2022 - limiti di partecipazione dei calciatori/calciatrici alle gare dei campionati nazionali di calcio a 5 di serie A, A2 e B maschile di serie A ed A2 femminile – non è illegittima

La questione dei c.d. “atleti formati” nell’ambito del calcio a 5 è stata vagliata da queste Sezioni Unite nella decisione n. 96/2021-2022. Con particolare riguardo alla disciplina recata dal C.U. n. 772/2022, le Sezioni Unite hanno ritenuto che: - la delibera contestata ha dettato una particolare disciplina dei campionati di calcio a 5 per le due stagioni a venire facendo esercizio di ampia discrezionalità tecnica;  - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato giurisdizionale sugli atti di tale natura può essere esercitato nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità (sul punto specifico dell’ordinamento dei campionati di calcio, v. anche Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53); - la delibera sfugge alla censura di illegittimità in quanto è stata motivatamente adottata, a tutela dei vivai, per porre rimedio a una situazione contingente di grave difficoltà e non più sostenibile; - la promozione e la tutela dei vivai giovanili costituiscono obiettivi condivisi a livello sia interno (delibera CONI 15 luglio 2004, n. 1276) che euro-unitario (Comunicazioni della Commissione europea 11 luglio 2007, recante il Libro bianco dello sport, e 18 gennaio 2011, per “Sviluppare la dimensione europea dello sport”); -  iniziative analoghe a quella in discussione sono state assunte in altri settori dello sport (rugby, pallavolo, hockey inline, pallanuoto); - anche altri ordinamenti sportivi, stranieri e sovranazionali, hanno introdotto la c.d. “Home Grown Player Rule”, secondo la quale una quota dei giocatori schierati in campo o compresi nella rosa, pure indipendentemente dalla nazionalità, deve provenire dai settori giovanili del club o comunque del Paese; - il Consiglio di direttivo della Divisione calcio a 5 ha inteso raggiungere questa finalità combinando una serie di parametri secondo criteri che sono espressione di discrezionalità tecnica eminente, qui non sindacabile; - il precedente del cestista Campanaro non appare risolutivo, alla luce della non sovrapponibilità delle situazioni evocate in giudizio. Esso infatti riguardava la possibilità di partecipare a un campionato professionistico, mentre nella vicenda in discussione i reclamanti, per quanto avessero ricevuto la promessa o la dazione di corrispettivi monetari, erano “non professionisti”, a norma dell’art. 29, comma 1, NOIF, non impugnato e non oggetto di specifiche censure. In quanto per <<tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato>> (art. 29, comma 2, NOIF), è evidente che vengano dunque in questione settori radicalmente diversi, la cui disciplina corrisponde a valori, esigenze e tecniche di tutela non comparabili; - egualmente l’art. 29 NOIF rende inutile il richiamo alla ricordata decisione della Dispute Resolution Chamber della FIFA; - solo il Collegio ha espresso perplessità circa la scansione temporale dell’applicazione della nuova disciplina, aggiungendo tuttavia che tale perplessità non raggiungeva quel limite della palese e plateale irragionevolezza che sola avrebbe consentito di accogliere la domanda impugnatoria. 

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 14/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: C.U. Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque n. 772 del 15.2.2022

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