Trasferimento del calciatore – corrispettivo economico – clausola contrattuale – interpretazione – comune volontà delle parti - criterio di ragionevolezza e conformità alle regole tecniche di svolgimento della competizione calcistica
La clausola del contratto di trasferimento di un calciatore che prevede l’attribuzione di un corrispettivo economico in favore della società cedente in funzione della presenza del calciatore stesso per un determinato numero di gare “da almeno 15 (quindici) minuti”, sulla scorta di quanto attestato dalle “Fonti: Gazzetta dello Sport, Sito della Lega Serie A”, va interpretata, in caso di contrasto tra gli accertamenti derivanti dalle due diverse fonti, individuando la comune volontà delle parti, secondo un criterio di ragionevolezza e in conformità alle regole tecniche di svolgimento della competizione calcistica. Ne consegue che il presupposto della presenza per almeno quindici minuti va accertato computando anche il tempo di recupero effettivamente giocato dopo lo scadere del tempo regolamentare, in coerenza con quanto acclarato dalla Lega Serie A.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 13/CFA/2021-2022/A
Presidente: Lipari
Relatore: Vitale