Sanzioni disciplinari – squalifica a giornate – squalifica a tempo – è più afflittiva

La sanzione della squalifica che segue all’accertamento disciplinare va determinata, in via ordinaria, a giornate e non a tempo. La squalifica a tempo è evidentemente più afflittiva, in quanto, per tutta la sua durata, non consente di partecipare neppure ad altri incontri ufficiali diversi da quelli del torneo di riferimento. Essa deroga al principio di separazione (cioè omogeneità) delle sanzioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato (Corte fed. app., Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte sport. app., Sez. III, n. 60/2019-2020; Corte sport. app., Sez. un., n. 27/2019-2020; Corte di giustizia federale, Sez., un., n. 107/2009-2010). Dunque, la sanzione della squalifica a tempo determinato può applicarsi nei soli casi espressamente previsti (ad es. art. 38 C.G.S.).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 134/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 8 e sgg CGS

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

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