Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – applicabilità – condizioni

Il principio del ne bis in idem rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, C.G.S. - valgono anche per il processo sportivo. Peraltro, secondo la costante giurisprudenza penale, ai fini della preclusione connessa al principio in discorso <<l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta>> (da ultimo, Cass. pen., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 18188; ivi riferimenti ulteriori). Nell’ambito della giustizia sportiva “assume rilevanza, per applicare o meno il ne bis in idem, … non tanto che il giudizio verta solo sullo stesso rapporto o sulla medesima causa petendi, ma che la regiudicanda … sia enucleabile … e sia rimasta da decidere, perché non poteva o non doveva essere ricompresa nel thema decidendum del primo giudizio, in modo da essere giuridicamente (conformemente a previsione normativa) e logicamente compatibile e non sovrapponibile con la precedente procedura e decisione” (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9; adesivamente Corte fed. app., Sez. II, n. 76/2019-2020).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 134/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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