Sanzioni disciplinari – penalizzazione del punteggio – campionato di riferimento – regola ed eccezione
Sebbene la sanzione della penalizzazione di punteggio debba essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta, tuttavia l’art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S., aggiunge che “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera essenzialmente per garantire l’efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (Corte fed. app., Sez. un., n. 131/2023-2024; Corte fed. app. Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 19/2020-2021; Coll. garanzia sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (Corte fed. app., Sez. I, n. 73/2019-2020; Corte fed. app., Sez. IV, n. 56/2019-2020).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 134/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lett. g), CGS
Articoli
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.