Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzione – penalizzazione di punti in classifica – società – penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascun incontro - ammenda di euro 100,00 - applicazione cumulativa delle sanzioni per ciascuna violazione – settore dilettantistico – risultati contrastanti con il senso di giustizia - numero delle gare superiore a 5 – sanzione - determinazione

Il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/2022- 2023, n. 27/2023-2024; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024). Nella decisione n. 67, che rappresenta il leading case in materia ed è stata resa all’esito di una dettagliata disamina della questione, le Sezioni unite hanno affermato il principio che “la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro”. A tale principio generale, tuttavia, le Sezioni unite hanno introdotto alcuni correttivi in quanto “la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale potrebbe condurre a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative”. Pertanto, alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite hanno ritenuto congruo che “(i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove … la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso”.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 134/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: dell’art. 11, comma 2, CGS

Articoli

1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:
a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.

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