Corte federale d’appello – giudizio – reclamo – oggetto della domanda – astratta erroneità di una tesi giuridica – inammissibilità del motivo

La generica aspettativa all’astratta affermazione dell’erroneità di una determinata tesi giuridica non è sufficiente a consentire la positiva esperibilità del reclamo, che deve essere sempre finalizzato a conseguire un risultato concreto attraverso la riforma della portata prescrittiva della decisione. Non è invece ammessa un’iniziativa giudiziaria che si sostanzi nella mera richiesta di formulazione di un parere teorico circa la correttezza di una determinata interpretazione del formante normativo. Nel processo sportivo (art. 47 CGS) la legittimazione attiva è caratterizzata dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del reclamante e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’accoglimento del gravame. La sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale, costituisce una condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente una qualche effettiva utilità. Di talché, se non vi è domanda di annullamento della decisione di primo grado, il reclamo proposto non è in grado di arrecare alla parte alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 132/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS; art. 47 CGS; art. 100 CPC

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1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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