Corte federale d’appello – giudizio – reclamo – oggetto della domanda – incertezza del petitum – inammissibilità del motivo

L’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, producendosi l’inammissibilità quando, all’esito del predetto scrutinio, il petitum risulti incerto o del tutto mancante. Quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone al reclamante di specificare l’oggetto delle sue richieste, al fine di porre la parte deferita nelle condizioni di conoscere e di apprestare adeguate e puntuali difese e, al contempo, offrire al giudicante contezza non solo delle ragioni della domanda, ma anche del contenuto che ne forma oggetto (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di reclamo diretto esclusivamente ad illustrare le ragioni della domanda, ma con l’espressa precisazione che il motivo di gravame non era diretto a contestare sul punto la statuizione sanzionatoria recata dalla decisione gravata, rilevando che la mera deduzione di un (preteso) profilo di erroneità di un’argomentazione giuridica è inammissibile in assenza della corrispondente domanda di riforma del dispositivo sanzionatorio della decisione e ciò tanto più nel caso in cui la parte dichiari espressamente di non intendere interporre gravame sul punto).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 132/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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