Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – inadempimento parziale per il bimestre precedente – sanzione applicabile – penalizzazione in classifica
La violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., rubricato “Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.”, nella parte in cui, alla lettera C relativa agli adempimenti delle società militanti in serie C, punto V, dispone, al terzo capoverso del n.1 che:“Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: - entro il 16 febbraio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”, e al primo periodo del n. 3 che: “In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute.”. È presidiata dall’art. 33 del CGS, rubricato “Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera”, il quale, al comma quarto, pone a carico delle Società di Serie C l’obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti corrisposti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, la norma stabilisce alla lett. d) che il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti e dispone alla lett. e) che il mancato pagamento del terzo bimestre e di uno di quelli precedenti comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. i), ossia l’esclusione dal campionato di competenza e l’assegnazione a campionato di categoria inferiore. In presenza di un inadempimento parziale dei versamenti dovuti per il bimestre precedente a quello in scadenza, si applica la sanzione della penalizzazione in classifica prevista alla lett. g) dell’art. 8 del CGS, senza estendersi alla più grave misura dell’esclusione della Società dal campionato di competenza, di cui alla lett. i) dello stesso art. 8.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 132/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 85, lett. c) punto V, n. 1, NOIF; art. 33, comma 4, lett. d) CGS; art. 8, comma 1, lett. g) CGS
Articoli
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.
Art. 33 - Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera
1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il trimestre 1° novembre‐31 gennaio e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *
g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del trimestre 1° novembre‐31 gennaio e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.
5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.
6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. *
7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.
8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.
*Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 133/A del 16 dicembre 2019, dal C.U. 40/A del 14.09.2022 in aggiunta dei commi dal 5 a 8 e in ultimo dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.”
*Comma 6 introdotto dal C.U. FIGC n. 129/A del 4 dicembre 2020 e così modificato dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica”.
* Comma 3 lett. f) introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023: di cui si riporta il testo previgente “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
* Comma 4 lett. f) introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente "il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.
* Comma 3 introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente
"d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"
* Comma 4 introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente
"d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"