Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – cd. rottamazione quater – domanda di adesione – effetti – eventuale decadenza - effetti
La rottamazione-quater è disciplinata dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai sensi, in particolare, dei commi 240 e 243 dell’art. 1 è così previsto: per un verso, “a seguito della presentazione della dichiarazione [di adesione alla rottamazione], relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: […] b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione” (così in particolare il comma 240); e per altro verso, alla data della prima rata di rottamazione “le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b) [cioè le dilazioni relative ai debiti per i quali è stata chiesta la rottamazione], sono automaticamente revocate” (così in particolare il comma 243). Premessa la netta distinzione tra una rateizzazione ordinaria (ottenuta ai sensi dell’art. 19 del DPR 29.09.1973 n. 602), da un lato, e la definizione agevolata di cui alla rottamazione-quater, dall’altro lato, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quater, le precedenti rateizzazioni ordinarie sono sospese fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione-quater. Ma al raggiungimento di una tale data (quella di pagamento della prima rata della rottamazione-quater) le rateizzazioni ordinarie in corso, relative ai debiti per i quali sia stata accolta la rottamazione-quater, si intendono automaticamente revocate. Ed ovviamente non sono più efficaci. Le originarie rateizzazioni prima si sospendono, in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazione-quater (che per vero non è automatica), e poi sono revocate. La norma, quindi, non prevede che in caso di mancato pagamento della rottamazione-quater sia possibile riprendere la precedente rateizzazione. Il disposto dell’ulteriore comma 244 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è chiarissimo: “[i]n caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232 [cioè la rottamazione-quater], la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”. L’eventuale decadenza dalla rottamazione-quater determina il riaddebito al contribuente dell’intero carico dovuto, con avvio delle attività di riscossione ad opera dell’Agenzia di riscossione, senza che possano più avere effetto le rateizzazioni pregresse che, ai sensi del già richiamato comma 243 dell’art. della legge n. 197/2022, si considerano automaticamente revocate. Solo in caso di mancato accoglimento – ab origine – della domanda di adesione alla rottamazione-quater (cioè, di inefficacia originaria dell’ingresso nella rottamazione e non di decadenza da essa per inadempimento), può essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione originario. E ciò, secondo una logica chiaramente agevolativa della rottamazione-quater, nel senso della facoltà di scelta concessa al contribuente. Il contribuente – in altri termini – può scegliere se restare con la propria rateizzazione originaria o chiedere la rottamazione-quater, godendo quindi della riduzione di interessi e sanzioni previsti per una tale modalità di esdebitazione. Ma il caso del mancato accoglimento iniziale dell’istanza di rottamazione da parte dell’Amministrazione è fenomeno diverso dall’accoglimento della rottamazione e dal successivo inadempimento alla rottamazione stessa ad opera del contribuente. Ove la rottamazione venga rifiutata, allora il contribuente conserva la possibilità di riprendere la precedente rateizzazione che è solo sospesa (in attesa dell’approvazione dell’adesione alla rottamazione). Ove invece la rottamazione venga accolta, allora la precedente rateizzazione ordinaria viene automaticamente meno (“è automaticamente revocata” dice la norma ai commi 243 e 244) e il contribuente resta obbligato a rispettare solo la rottamazione-quater (che evidentemente ha scelto e gli è stata accordata) non potendo più riprendere la vecchia rateizzazione. (Nel caso in esame la Società aveva inizialmente ottenuto una propria rateizzazione comprendente il debito INPS poi oggetto del deferimento. La società procedeva quindi a presentare la domanda per la rottamazione-quater. Tale domanda veniva accolta, con ciò sospendendo le rate precedentemente dovute. Tuttavia, la società non pagava le rate previste per la rottamazione-quater e dunque, alla scadenza della prima rata, decadeva sia dalla rottamazione-quater, sia ancora dalla precedente rateizzazione che invero veniva revocata ex lege. A quel punto, la società riprendeva autonomamente la pregressa rateizzazione pagando il 15 marzo 2024 le “rate scadute (novembre, dicembre, gennaio e febbraio)” ma un simile comportamento (che potrà tornare utile per future nuove rateizzazioni) – secondo la Corte federale - non consente di ritenere adempiuta la scadenza federale che era già maturata).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 131/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino