Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – contributi INPS – rateazione con l’Agenzia delle entrate - rate non pagate – responsabilità - rateazione in corso – applicabilità degli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. c), par. V - ratio

Gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. c), par. V, trovano applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ad un determinato bimestre, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate che ricadano in quel bimestre di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento. Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche. Ci si troverebbe dinanzi a un controllo inadeguato e inefficiente se alla Federazione e alla Co.Vi.So.C. potessero tranquillamente occultarsi le vicende relative a eventuali rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate, sia pure fino al momento in cui si arrivi a una decadenza dal beneficio. E ciò, in quanto l’inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed (anche) obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo (CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023) (Nel caso si specie la Corte ha ritenuto che , una volta acclarato il mancato pagamento entro la data federale del 16 febbraio 2024 di talune rate scadute a novembre-dicembre 2023 per contributi INPS, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto applicare, oltre agli artt. 4 e 6 CGS, anche la sanzione minima prevista dall’art. 33, comma 4, CGS dei due punti di penalizzazione in classifica).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 131/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 33 CGS, comma 4, CGS; art. 85, lett. c), par. V, comma 1, NOIF

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf