Mezzi di prova - mezzi audiovisivi - art. 58 CGS – art. 61, comma 2, CGS – art. 61, comma 3, CGS - filmati audiovisivi - ammissibilità – limiti
L’art. 58, comma 1, CGS indica le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo il mezzo di prova rappresentato dai filmati audiovisivi, limitandole ai “casi previsti dall’ordinamento federale”, tra i quali rientra il caso in cui il tesserato non ha “in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta (…)” (art. 61, comma 3 CGS). Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l’inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Al di fuori dei casi previsti, l’utilizzo dei filmati audiovisivi non è consentito (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e fa fede il referto dell’arbitro. L’intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice della giustizia sportiva – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - si basa, tra l’altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione del filmato perché avvenuta soltanto davanti alla Corte sportiva di appello territoriale).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 130/CFA/2023-2024/C
Presidente: Torsello
Relatore: Maffei
Riferimenti normativi: art. 58 CGS; art. 61, comma 2, CGS; art. 61, comma 3, CGS; art. 44, comma 6, CGS
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Art. 58 - Mezzi audiovisivi
1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.
3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione.
4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.
Art. 61 - Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare
1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.