PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – SANZIONI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ART. 13, COMMA 2 E 16, COMMA 1, CGS – GENERICITÀ – ESCLUSIONE

L’invocata applicazione dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, C.G.S. non può conseguire a una mera richiesta di parte ma, bensì, deve essere giustificata da elementi idonei sulla “scusabilità” della condotta. Né il giudizio avanti alla CFA può essere considerato un nuovo giudizio finalizzato solo allo sconto di pena, se non c’è specifica critica della motivazione della decisione di primo grado sul punto.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 12/CFA/2023-2024/C

Presidente: Lipari

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS, art. 16, comma 1, CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

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