Corte federale d’appello - art. 106, comma 2, CGS – annullamento con rinvio - perplessità sulla previsione normativa – modifica normativa – opportunità - segnalazione al Legislatore federale

L’attuale assetto normativo del Codice di Giustizia Sportiva è costituito da una disposizione (art. 106) che desta qualche perplessità nella complessiva disciplina dei casi in cui la Corte Federale di Appello è titolata ad annullare con rinvio la decisione resa dal Tribunale federale nazionale. In particolare appare obiettivamente manchevole la norma nella parte in cui essa evoca i contenuti in rito della decisione di primo grado (inammissibilità ed improcedibilità) anziché dettagliare le circostanze che generino siffatte pronunce, alla stregua della tecnica normativa, ad esempio, utilizzata in altro plesso normativo dall’art. 105, comma 1 del D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo), secondo cui “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio”. Per tali motivi si suggerisce al Legislatore federale di valutare l’adozione di una rivisitazione del precetto dell’art. 106 Codice della Giustizia Sportiva, nella prospettiva di meglio chiarire le circostanze di annullamento con rinvio cui la Corte Federale d’Appello è legittimata. (cfr. decisione/0096/CFA-2021-2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 12/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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