Vincolo di giustizia – ratio – clausola elusiva – contrasto con il sistema dell’ordinamento sportivo

La sottoscrizione di un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio arbitrale, è rivolta a eludere l’applicazione dei rimedi predisposti dall’ordinamento federale e si pone in contrasto con il sistema delineato dal combinato disposto dell’art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI e dell’art. 30 dello Statuto della FIGC. La previsione a livello statutario del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell’ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive. La finalità dell’istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica, economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l’ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione - a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva - a processi di composizione interni (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, 30 settembre 2013, lodo De Lucia). La violazione delle pertinenti norme si realizza non solo in caso di ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche nella pattuizione di una clausola espressamente derogatoria della competenza arbitrale (CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023). (Nella fattispecie è stata dichiarata la violazione del comma 1 dell’art. 34 CGS il quale, nel fare uso in forma ellittica dell’avverbio “comunque”, reca una clausola generale volta a sanzionare comportamenti non espressamente circostanziati, ma unificati dalla volontà di sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva e, dunque, tipizzati nella loro finalità elusiva o violativa del vincolo medesimo).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 129/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 8 Principi giustizia sportiva CONI; art. 30 Statuto FIGC; art. 34, comma 1 e comma 3, CGS

Articoli

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:
a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;
d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;
e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.
3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.

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