Corte federale d’appello – pronuncia – annullamento con rinvio - esigenze di celerità – sono prevalenti nel processo sportivo - erronea declaratoria di inammissibilità da parte del giudice di primo grado – necessità del rinvio da parte del giudice d’appello – solo per le fattispecie espressamente previste dall’art. 106, comma 2, CGS

Alla luce della natura del giudizio di appello e dei criteri di speditezza del processo sportivo, i casi in cui le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado legittimano l’annullamento della decisione con rinvio sono solo quelle (invero, poche) specificamente contemplate dalla norma (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 9/2023-2024 e successive decisioni conformi).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 129/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, CGS

Articoli

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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