Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale – cd. patteggiamento o archiviazione del procedimento – non rilevano – individuazione della competenza - avviso della conclusione delle indagini - richiesta di archiviazione - rilevanza

La competenza funzionale del Tribunale federale nazionale va affermata in relazione all’emersione - sia al momento dell’iscrizione nel registro ex art. 119, comma 2, CGS, sia eventualmente anche in un momento successivo, alla luce degli sviluppi dell’istruttoria - di una condotta astrattamente imputabile al tecnico a titolo di illecito disciplinare. E sulla competenza non incidono gli eventuali passaggi procedimentali che possano interessare il tecnico medesimo: non il patteggiamento ex art. 126 CGS, perché la mancata esecuzione dell’accordo consente alla Procura federale - ai sensi del comma 6 - di esercitare nuovamente i suoi poteri d’azione; e nemmeno l’archiviazione, in quanto, dopo l’adozione del relativo provvedimento, la Procura federale - ex art. 122, comma 4, CGS - può disporre la riapertura delle indagini. Con la conseguenza che, in contrasto con il criterio del simultaneus processus, nell’uno come nell’altro caso, si verifichi il rischio di contrasti di giudicati quante volte, seguendo la prospettazione del primo giudice, a pronunziarsi sulla posizione del dirigente o della società fosse stato il Tribunale federale territoriale (CFA, SS.UU., 125/2023-2024). Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’atto che chiude la fase delle indagini in relazione al tecnico, cioè - a seconda dei casi - all’avviso di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione (CFA, SS.UU., n. 125/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 129/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 84 CGS; art. 80 CGS; art. 126 CGS; art. 123 CGS; art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:
a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio con il ministero di un difensore.

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Qualora nel giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica vi siano più incolpati appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale. Per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dalla Corte federale di appello.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale competente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
3. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale, deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione disciplinare di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
4. Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
5. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
6. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica, la stampa e il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 49, comma 2 che non abbiano esercitato la facoltà di ricorso, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza al Tribunale federale per essere ammessi a partecipare al dibattimento. Il Tribunale federale decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di secondo grado.
8. Il Tribunale federale è investito dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, della Procura federale.
9. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi ovvero se risulta che il fatto è diverso, il Tribunale federale rimette senza indugio gli atti alla Procura federale, sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
10. Le decisioni vanno trasmesse appena depositate, in copia integrale, al Presidente federale e alla Procura federale.

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