Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale – cd. patteggiamento o archiviazione del procedimento – non rilevano – individuazione della competenza - avviso della conclusione delle indagini - richiesta di archiviazione - rilevanza

Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale (CFA, SS.UU., n. 125/2023-2024). Analogamente a quanto disposto per le questioni relative ai tesseramenti (CFA, SS.UU., n. 12/2022-2023) o per quelle concernenti gli appartenenti all’AIA (CFA, SS.UU., n. 9/2023/2024, e successiva giurisprudenza conforme), il legislatore federale ha avvertito l’esigenza di concentrare a livello nazionale la competenza giustiziale di primo grado circa le questioni relative ai tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del relativo settore, per assicurare uniformità di giurisprudenza ed evitare decisioni contrastanti in una materia ritenuta particolarmente delicata e bisognosa di una attenzione particolare. Per certi versi, il legislatore ha fatto applicazione specifica della regola sancita dall’art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS, secondo il quale - nei giudizi per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale – “[l]a competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”. Se è il fatto ascritto al tecnico a dettare il “tono” della controversia e a determinare la competenza a conoscerne, non può essere decisiva la circostanza che, all’esito della fase pre-processuale, il tecnico medesimo si sia sottratto al procedimento disciplinare (in senso stretto) raggiungendo con la Procura federale un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, CGS. Con riguardo alla determinazione della competenza per connessione oggettiva delle condotte ascritte agli incolpati (CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023), in tema di illeciti disciplinari di appartenenti al settore tecnico, la competenza si definisce in ragione della “medesima vicenda sostanziale”. E sarebbe incongruo che, per il dirigente di una società militante in un campionato a livello territoriale, coinvolto nell’illecito, sia in linea di principio competente il Tribunale federale nazionale, e che nel solo caso in cui il tecnico abbia concordato la sanzione, la competenza medesima trapassi al Tribunale federale territoriale, sebbene il giudice debba comunque valutare, sia pure incidentalmente, la condotta del tecnico stesso.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 129/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 84 CGS; art. 80 CGS; art. 126 CGS; art. 123 CGS; art. 114, comma 1, secondo periodo, CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.

*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”

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