Tribunale federale nazionale – competenza – settore tecnico – altri procedimenti non riguardanti il settore tecnico – connessione – è competente il Tribunale federale nazionale
Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie (CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023). L’imputazione di un fatto disciplinarmente rilevante a un tecnico e il successivo deferimento che ne deriva, all’esito dell’indagine, finiscono per attrarre nella competenza funzionale del Tribunale nazionale la cognizione delle condotte di altri soggetti legati a quel fatto da un rapporto di connessione oggettiva.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 129/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 84 CGS
Articoli
Art. 84 - Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, è giudice di primo grado in ordine:
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;*
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione.
2. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale è composta da almeno quindici componenti, compresi il Presidente e tre Vicepresidenti, di cui uno vicario che svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
3. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica con la partecipazione di tre componenti, compreso il Presidente o uno dei Vicepresidenti. In caso di procedimenti riuniti o di particolare complessità essa può giudicare con la partecipazione di cinque componenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
4. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno.
5. Il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale dispone i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
6. La Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale giudica su questioni in materia tecnico-agonistica avvalendosi, ove necessario, della consulenza tecnica di un rappresentante dell’AIA.
*Lett. a) così modificata dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali.”