Processo sportivo in genere – offese contenute negli scritti – non punibilità - condizioni

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n.40824/17), ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 598 c.p., è necessario che le frasi ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta. Inoltre, in tema di diffamazione (Cass. sentenza n. 20520 del 23 maggio 2024), è stato ritenuto che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., “non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa”. La Corte federale (CFA, SS.UU., n.118/2023-2024) ha affermato che “perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. … è necessario che le espressioni ingiuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali” (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che  le parole incriminate facessero parte di una più ampia conversazione utile, ad insindacabile giudizio della parte e del suo avvocato, a dimostrare la non addebitabilità all’incolpato di una condotta (violento parapiglia) per la quale il medesimo era sottoposto a procedimento disciplinare. In tale contesto, l’utilizzo di tali parole, seppur contrarie ai canoni di continenza vigenti nell’ordinamento sportivo, erano necessarie ai fini defensionali per evidenziare la non condivisione da parte dell’incolpato dell’operato della Procura federale e delle conclusioni cui la medesima era giunta, che l’incolpato assumeva non corrispondere alla verità dei fatti. Tale utilizzo processuale, in quanto rivolto esclusivamente ai soggetti tenuti al vincolo di riserbo assoluto relativamente a tutta la documentazione di cui hanno conoscenza per motivi di ufficio, non può configurare un’ipotesi di diffusione della medesima documentazione, diffusione che potrebbe avvenire solo in caso di violazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, dei doveri di riservatezza gravanti sui medesimi.).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 128/CFA/2023-2024/C

Presidente: Lombardo

Relatore: Caso

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