Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - diritto di cronaca – diritto di critica – distinzione – legittimità del diritto di critica – condizioni

La Corte di Cassazione (Cass. n. 4530 del 10 novembre 2022) opera una netta distinzione tra il diritto di cronaca e quello di critica. In particolare, partendo dal presupposto che quest’ultima si concretizza in un giudizio valutativo, la Cassazione giunge alla conclusione che, seppur la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei giudizi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1° luglio 1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Pertanto, la legittimità della critica postula un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, n. 13264; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2000, n. 7499), cui si deve aggiungere l’obbligo del rispetto delle regole di continenza, intese sia in senso sostanziale che formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. Il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione (nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto  le espressioni utilizzate dal reclamato non contenessero alcun giudizio discriminatorio o aggressivo nei confronti della Procura federale e si sostanziassero unicamente in una critica, seppur espressa con modalità rozze e volgari, dell’attività posta in essere dalla Procura medesima. Espressioni, per quanto rozze e volgari, da tempo entrate nel linguaggio comune, specie in ipotesi di colloqui telefonici tra soggetti accomunati da vincoli di pregressa conoscenza).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 128/CFA/2023-2024/A

Presidente: Lombardo

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 23 CGS; art. 4 CGS

Articoli

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5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

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