Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. patteggiamento - applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell’accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice

Nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126 CGS, il giudice può sindacare la congruità della sanzione base (sulla quale fu calcolata la pena patteggiata) e non è vincolato alle risultanze acquisite in sede precontenziosa. Ciò sulla base del principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda (CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I. n. 50/2023-2024). L’accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorché ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso: e ciò in quanto l’ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti la ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari (CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 127/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 126 CGS

Articoli

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.
4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.
5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione.
6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.

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