Mezzi di prova – valutazione della prova - cd. prova atipica – tassatività dei mezzi di prova – non sussiste – atti di indagine penale – utilizzabilità – vaglio del giudice sportivo

Secondo quanto disposto dal vigente art. 57 C.G.S. “gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”, potendo così porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, atteso che manca nel processo sportivo (come del resto nel processo civile e in quello penale) una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, per cui il giudicante ben potrà avvalersi, ai fini del decidere, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale. Ciò non toglie, però, che tali elementi debbano essere autonomamente e direttamente posti al vaglio del giudice sportivo ai fini dell’accertamento della sussistenza degli addebiti contestati nel deferimento, che solo eventualmente possono coincidere con analoghe contestazioni in ambito penalistico.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 126/CFA/2023-2024/D

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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