Processo sportivo in genere – sospensione del procedimento – art. 39, comma 7, CGS CONI – art. 111 CGS FIGC – pendenza di procedimento penale – non è causa di sospensione

Riferimenti normativi: art. 39, comma 7, CGS CONI; art. 111 CGS;

Nell’ordinamento processuale sportivo non esiste una norma che imponga la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale avviato per il medesimo fatto, né tantomeno che consenta al soggetto tesserato - anche se sottoposto ad indagini - di non collaborare con gli organi di giustizia sportiva nell’accertamento dei fatti: “Se esistesse il principio che in pendenza di processi e/o di inchieste penali il tesserato possa in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di affiliazione con una federazione sportiva, invocando la conclusione delle stesse, si andrebbe a svuotare di ogni significato la giurisdizione del CONI e di tutte le entità giuridiche ad esso affiliate, quali, in primis, le federazioni sportive” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 93/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS. UU, n.  10/2024). Ed ancora: “L’articolo 39 del Codice della giustizia sportiva del Coni, evidenzia che, salve eccezioni tassativamente individuate, gli organi di giustizia sportiva “...conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso” (cfr. comma 6). Il successivo comma 7 prevede poi che “In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”. Le suddette disposizioni risultano replicate all’articolo 111 del Codice della giustizia sportiva della FIGC. È di tutta evidenza, alla stregua del chiaro significato letterale delle disposizioni sopra richiamate, come la mera pendenza di un procedimento penale, nemmeno approdato alla fase processuale, non possa costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione” (CFA, Sez. III, n. 22/2019-2020).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 126/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Casula

Riferimenti normativi: art. 39, comma 7, CGS CONI; art. 111 CGS

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1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.
2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato.
3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.

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