Processo sportivo in genere – principi generali – tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento – fase procedimentale – fase processuale – distinzione – sussiste – iscrizione nel registro delle indagini – atto iniziale del procedimento

Seppure il nuovo Codice del 2019 ha operato una tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare sportivo, non è possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento. Ciò in quanto il procedimento disciplinare sportivo - a differenza del processo giurisdizionale - per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, come dimostrato dall’art. 45 del CGS che, nell’individuare gli organi del “sistema” della giustizia sportiva, li considera nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante. Pertanto, è l’iscrizione nel registro delle indagini che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS.  (CFA, SS.UU., n. 30/2019-2020)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 125/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 45 CGS

Articoli

1. Sono organi del sistema della giustizia sportiva:
a) i Giudici sportivi;
b) la Corte sportiva di appello;
c) il Tribunale federale;
d) la Corte federale di appello;
e) la Procura federale;
f) gli altri organi specializzati previsti dallo Statuto o dai regolamenti federali.
2. Gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà.
3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l’assenza dell’incompatibilità di cui al successivo comma 4. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza.
4. La carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 75, comma 1.
5. I componenti degli organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi.
6. I componenti degli organi di giustizia sportiva possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti dall'art. 34, comma 3, lett. d) dello Statuto.
7. Ai componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

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